Qualità delle acque potabili: nuovo decreto

Qualità delle acque potabili:
nuovo decreto

entrato in vigore il 21 marzo 2023

Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il 16 dicembre 2020 la Direttiva n. 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, decreto di recepimento di tale Direttiva in Italia.
Gli obiettivi alla base della Direttiva Europea ripresi dal decreto legislativo sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque per uso umano, la salubrità delle acque, il miglioramento dell’accessibilità alle acque per uso umano.
 

Quali sono le novità?

Le principali revisioni operate alla normativa sulla qualità dell’acqua potabile sono:
 
  • nuovo elenco dei valori di parametro utilizzati per valutare la qualità dell’acqua destinata al consumo umano;
  • stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;
  • rivedere e introdurre norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia”, anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria;
  • introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali;
  • migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura;
  • regolamentare la tipologia di informazioni da fornire ai consumatori, per renderli più consapevoli dei loro consumi;

Escluse dal decreto:

  • le acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
  • le acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
  • le acque di cui all’articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2) dello stesso decreto.
 
 
 

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