CONDIZIONI DI FORNITURA
REV.14 del 28/02/2022.
1.Premessa
Agli effetti del contratto si intende per:
“Nuova Tecnogest” o “Laboratorio”: la società Nuova Tecnogest S.r.l., con sede legale in Dosson di Casier (TV) in via Mattei 14/1, codice fiscale e partita IVA n. 02273190260, rappresentato ai fini del presente contratto dal Dott. Francesco Sartori in qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della società.
“Cliente”: il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del presente contratto, che richiede a Nuova Tecnogest l’effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche e/o la prestazione di altri servizi;
“Campione”: un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un’Autorità
2. Applicazione delle Condizioni Generali.
Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra Nuova Tecnogest e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.
I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte o mediante accettazioni di offerte Nuova Tecnogest; in ogni caso l’invio dei campioni susseguente ad offerta Nuova Tecnogest si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio Nuova Tecnogest. Con l’accettazione di Nuova Tecnogest costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione di analisi che pervengono direttamente dal cliente o che dal medesimo siano sottoscritti.
Con la conclusione del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi
3.Oggetto del contratto.
Il rapporto in essere tra Nuova Tecnogest S.r.l. ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi di effettuazione di analisi chimiche e/o microbiologiche da parte di Nuova Tecnogest S.r.l.
4.Consegna dei campioni al Laboratorio.
Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Cliente o di un suo incaricato.
Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale Nuova Tecnogest, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal listino di Nuova Tecnogest che si intende espresso franco laboratorio.
Nel caso di ritiro come sopra, Nuova Tecnogest garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna.
Il Cliente ha l’obbligo di informare Nuova Tecnogest sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l’obbligo di segnalare efficacemente la corretta modalità per la gestione dei campioni (eliminazione, riduzione, protezione).
Ogni attività, procedura e/o metodica che a qualsivoglia titolo sia prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione si intende definita di “campionamento” e, salvo diverse specifiche condizioni formalmente convenute, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del cliente o del committente. A richiesta, Nuova Tecnogest assicura disponibilità a fornire il materiale necessario per eseguire il campionamento e indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di “campionamento” e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie.
Le attività di “campionamento” possono essere assunte a carico e/o sotto responsabilità di Nuova Tecnogest solo su esplicita richiesta del cliente e fatta salva la possibilità di separato addebito.
5.Data inizio analisi
In linea generale, per data di inizio analisi si intende entro i 2 giorni lavorativi dall’accettazione del campione, fatto salvo l’onere di Nuova Tecnogest di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione e l’esecuzione delle prove che da metodo devono essere eseguite in tempistiche inferiori.
Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di Nuova Tecnogest.
6.Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva) – Campione residuo.
Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, Nuova Tecnogest acquista la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi. Lo stesso verrà conservato sino alla consegna del Rapporto di Prova.
L’eventuale controcampione (o campione di riserva) viene conservato da Nuova Tecnogest, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo che deve essere preventivamente concordato in forma scritta.
Decorso il termine indicato, Nuova Tecnogest ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.
7.Rapporti di Prova.
Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi.
Il formato del rapporto di prova è predefinito da Nuova Tecnogest.
I Rapporti di Prova vengono emessi, se non diversamente richiesto dal Cliente, in formato digitale con firma digitale avanzata rilasciata secondo la normativa vigente dall’Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso, su modulistica “NUOVA TECNOGEST S.r.l.”. Non è prevista l’emissione di Rapporti di Prova secondo formati corrispondenti a specifiche del Cliente .
I Rapporti di Prova riferibili a determinazioni di residui/tracce sono integrati con le informazioni relative al recupero (o rendimento analitico) ed i dati analitici corretti, solo qualora i valori dello stesso siano inferiori all’80% e superiori al 120% o secondo quanto indicato dallo specifico metodo di prova. Laddove il Rapporto di Prova non riporti alcuna informazione relativa al recupero è sottointeso che il valore di recupero è compreso nell’intervallo su indicato.
Ove prevista attività di campionamento a carico e/o sotto responsabilità di Nuova Tecnogest, nel rapporto di prova ed in relazione a richiesta del cliente sono riportate distinte e specifiche indicazioni con riguardo a campionatore, metodo di campionamento od altre annotazioni particolari previste o richieste.
Salvo che non sia diversamente convenuto, i Rapporti di Prova vengono consegnati al Cliente in formato digitale mediante posta elettronica. Su espressa richiesta del Cliente, che deve essere formulata prima dell’accettazione del campione da parte del Laboratorio, i Rapporti di Prova possono essere inviati su supporto cartaceo con posta ordinaria, tale prestazione, da considerarsi accessoria, può costituire oggetto di separato addebito.
È vietata la duplicazione parziale dei Rapporti di Prova senza la preventiva autorizzazione scritta di Nuova Tecnogest.
Dove non diversamente concordato con il cliente, Nuova Tecnogest provvede all’archiviazione elettronica dei Rapporti di Prova per 5 anni e conserva i dati grezzi relativi alle analisi effettuate per il medesimo periodo temporale.
8.Identificazione dei metodi di prova.
Su richiesta del Cliente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure che siano stati utilizzati.
Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria del Servizio Documentazione di Nuova Tecnogest e costituisce oggetto di separato addebito.
Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione.
Il sistema qualità Nuova Tecnogest prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio.
Qualora il cliente proponga un metodo non appropriato o obsoleto per l’esecuzione delle prove, questo non verrà accettato e tale scelta sarà comunicata al cliente unitamente alle motivazioni.
9. Altre prestazioni connesse ai Rapporti di Prova.
Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), può costituire oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione e/o certificazione di prodotto.
In caso di subappalto delle prove, il Laboratorio si impegna a riportare nel Rapporto di Prova l’identificazione della prova e/o fase di prova eseguita in subappalto. Il laboratorio è responsabile verso il cliente per il lavoro subappaltato eccetto il caso in cui il cliente o l’autorità in ambito regolamentato specifichi quale ente subappaltato debba essere utilizzato.
I servizi accessori connessi ai Rapporti di Prova devono intendersi prestati dalla Dott.ssa Enerida Gurabardhi, in qualità di Responsabile di Laboratorio, iscritta all’Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso al n. 305, o comunque sotto la sua diretta supervisione e controllo o da altro professionista incaricato e regolarmente abilitato.
Modifiche ed integrazioni: per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate da Nuova Tecnogest.
10.Motivazioni che giustificano eventuali revisioni del Rapporto di Prova
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, impone che sui supplementi dei Rapporti di Prova sia indicata la motivazione della revisione del documento che non potrà in nessun modo essere omesso dai Rapporti di Prova. Salvo errori formali da parte del Laboratorio, descrizione del campione e luogo di prelievo del campione non possono essere oggetto di correzione successiva all’emissione del rapporto di prova.
11.Giudizi di conformità e regola decisionale.
In linea generale il giudizio di conformità viene espresso qualora richiesto esplicitamente dal Cliente.
Qualora la regola decisionale non sia definita esplicitamente da norma tecnica, dalla legislazione vigente, eventuali giudizi di conformità sono basati solo sul risultato della prova senza tenere conto dell’incertezza di misura, pertanto:
- Il valore analitico rilevato risulta CONFORME se inferiore del limite normativo;
- Lo stesso risulta NON CONFORME se uguale o superiore al limite normativo.
Ad ogni regola decisionale è associato un livello di rischio che si riferisce a quanto probabile possa essere errata, o non errata, la dichiarazione di conformità inserita nel rapporto di prova. L’approccio adottato da Nuova Tecnogest implica che, nel caso di un risultato di una prova esattamente corrispondente al valore limite di specifica, il livello di probabilità che la decisione sia corretta o errata è lo stesso, e corrisponde al 50% (a meno che il valore limite non includa già una tolleranza corrispondente all’incertezza).
Qualora il Committente sia interessato all’applicazione di regole diverse da quella generale sopra espressa, in assenza di documenti legislativi o tecnici specifici e cogenti, queste devono essere preventivamente discusse e concordate con Nuova Tecnogest.
12.Rispetto della Normativa antinfortunistica.
Nuova Tecnogest Srl, nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 e smi anche nell’ipotesi in cui il lavoratore Nuova Tecnogest svolga la propria attività presso i clienti Nuova Tecnogest, limitatamente ai rischi connessi all’uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant’altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, etc. ) del personale Nuova Tecnogest.
13.Significato dell’Accreditamento ACCREDIA del Laboratorio
Il laboratorio opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 con numero di identificazione dell’accreditamento ACCREDIA n. 0895. ACCREDIA concede al laboratorio l’accreditamento per le prove richieste che ACCREDIA verifica e per le quali dà assicurazione della conformità del laboratorio ai requisiti per l’accreditamento, sia per la competenza tecnica, sia per l’imparzialità del personale che per l’adeguatezza delle apparecchiature e della struttura in cui vengono eseguite. Tali competenze vengono periodicamente verificate mediante controlli a campione sulle prove oggetto dell’accreditamento e sul sistema di gestione della qualità. ACCREDIA autorizza lo stesso laboratorio a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei Rapporti di Prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione. La consultazione della Convenzione stipulata tra il laboratorio e ACCREDIA e le prescrizioni contenute nei documenti ACCREDIA sono a disposizione del Cliente, su richiesta o scaricabili dal sito www.accredia.it così come la lista delle prove accreditate.
Si precisa che i Rapporti di Prova che saranno emessi con marchio ACCREDIA sono relativi alle prove accreditate e non possono implicare l’approvazione e/o la certificazione del campione/prodotto esaminato. Il marchio verrà riportato sui Rapporti di Prova solo nel caso che questi contengano almeno una prova accreditata. Le prove non accreditate saranno segnalate con un asterisco che dichiara la frase “I parametri contrassegnati con l’asterisco non rientrano tra quelli accreditati dal laboratorio”. Il marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto, né devono essere utilizzati nella documentazione relativa al prodotto, salvo che non venga allegato il rapporto di prova.
14.Tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679).
Nuova Tecnogest srl, in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), che i dati comunicati in fase di firma contratto/sottoscrizione preventivo/contatto commerciale, saranno utilizzati i fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura.
Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.
In relazione al trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR.
In adempimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 si allega apposita informativa .
15.Obbligo di riservatezza e informazioni varie.
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte.
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.
Fanno eccezione eventuali richieste da parte degli Enti di controllo, qualora il Laboratorio riceva richiesta formale da parte di questi ultimi. Il cliente, limitatamente a quanto permesso dalla legislazione vigente, sarà informato sulle informazioni divulgate.
16.Reclami/contestazioni.
Il Laboratorio, ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità, considera impegnativi reclami e contestazioni che il cliente faccia pervenire entro 8 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione. Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.
La presa o non-presa in carico della contestazione, la soluzione adottata e le tempistiche previste per la risoluzione sono comunicate al cliente in forma scritta, entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione. Il Laboratorio si riserva di aprire l’iter di reclamo solo qualora sia accertata la sua responsabilità relativamente alla segnalazione pervenuta.
Lo stato di avanzamento della pratica e/o la chiusura della stessa sono comunicate al cliente entro 8 giorni dalla presa in carico della segnalazione.
17.Termini di pagamento.
Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.
Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.
18.Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione o cessazione del contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Treviso.
Il nostro laboratorio è accreditato Accredia
Accreditamento n° 0895